PRO NATURA TORINO - Via Pastrengo 13- 10128 TORINO
Statuto sociale
(approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 10 maggio 1996)
Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita in Torino l’Associazione denominata “Pro Natura Torino”, già operante di fatto un
tempo sotto la denominazione “Sezione Piemontese del Movimento Italiano per la Protezione della
Natura” che era stato costituito al Castello di Sarre (Val d’Aosta) in data 25 giugno 1948.
L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 2 - Scopi e finalità
Ritenendo che l’ambiente naturale sia un patrimonio comune di tutti gli esseri viventi (presenti e
futuri), la Pro Natura Torino, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo
la difesa da ogni alterazione dell’ambiente naturale in tutti i suoi aspetti ed il miglioramento
dell’ambiente di vita dell’uomo in particolare.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la
collettività, l’Associazione si propone di:
a) diffondere e favorire la conoscenza della natura e dei suoi equilibri a tutti i livelli e in tutti gli
ambienti sociali con tutti i mezzi legali;
b) ottenere una protezione adeguata delle zone di interesse naturalistico e delle specie viventi ed una
seria programmazione di ogni intervento sull’ambiente;
c) operare per un miglioramento dell’ambiente urbano, tenendo conto delle esigenze biologiche e
culturali dell’uomo e quindi dei valori storici dei centri abitati;
d) contribuire al passaggio da un atteggiamento di rapina e di alterazione sempre maggiore
dell’ambiente naturale a un equilibrio, anche demografico ed energetico, con esso;
e) favorire il collegamento nazionale ed internazionale di tutte le iniziative pubbliche e private
tendenti alle stesse mete che l’Associazione si propone;
f) pubblicare un periodico informativo ed eventualmente pieghevoli, opuscoli o libri che trattino
tematiche specifiche riferite ai settori di interesse dell’Associazione.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le
prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate
dall’Associazione le spese vive sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro
limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 3 - Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) l’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31
dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione
dell’Assemblea dei soci.
Articolo 4 - Membri dell’Associazione
Il numero dei soci aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione tutte le persone fisiche che
si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soci Onorari. Sono coloro che, essendosi resi particolarmente benemeriti dell’Associazione, o
essendosi comunque distinti nelle attività volte a raggiungere fini da essa perseguiti, sono
proclamati tali all’unanimità, dal Consiglio Direttivo;
b) Soci Sostenitori. Sono coloro che versano una quota non inferiore al doppio di quella dei Soci
Ordinari;
c) Soci Ordinari;
d) Soci Famigliari;
e) Soci Giovani. Questa categoria comprende i giovani sino a diciotto anni.
Articolo 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’Ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di
apposita domanda da parte dell’interessato.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi
avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta
ordinaria.
Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea. La qualità
di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa entro tre mesi dall’inizio di ciascun anno sociale;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In
ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli
addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci
deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere
dell’anno in corso. Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote
associative versate.
Articolo 6 - Doveri e diritti degli associati
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
I soci hanno diritto:
a) a frequentare la sede sociale e a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione stessa;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
All’interno dell’Associazione è vietata ogni iniziativa che persegua scopi di propaganda di partito o
sindacale.
Articolo 7 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Articolo 8 - L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Alle Assemblee i Soci
possono intervenire personalmente o mediante delega scritta ad altro Socio solo se sono in regola
col pagamento della quota associativa dell’anno in corso; nessun Socio potrà intervenire con più di
tre deleghe. Le deleghe dovranno essere presentate alla Segreteria per la verifica all’inizio
dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
c) delibera sul regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l’entità delle quote associative annuali;
e) delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta
l’anno, entro il primo trimestre di ciascun anno sociale, per l’approvazione del bilancio ed ogni
qualvolta lo stesso Presidente od almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli
associati, ne ravvisino l’opportunità o la necessità.
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente e delibera sulle modifiche dell’atto
costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo
o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti. Le convocazioni devono essere effettuate
mediante avviso scritto e comunicazione dell’ordine del giorno, da recapitarsi almeno quindici
giorni prima di quello fissato per le Assemblee stesse. In difetto di convocazione saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i soci e l’intero
Consiglio Direttivo. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli
Associati. In seconda convocazione, che può aver luogo nella stessa sede fissata per la prima,
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei
presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato
dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I componenti il Consiglio Direttivo non hanno
diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro
responsabilità.
L’Assemblea può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario
dell’Associazione.
I verbali di ogni adunanza dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e
da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a
tredici. Essi sono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto e durano in carica un anno, con
possibilità di essere rieletti. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei suoi componenti decada dall’incarico, il
Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che
rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri
del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a scrutinio segreto il Presidente, due Vice-Presidenti e
un Segretario. Nomina inoltre un Tesoriere, il quale può anche non far parte del Consiglio Direttivo.
In tal caso, pur partecipando di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, ha solo funzione
consultiva.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio;
c) eleggere il Presidente, i Vice-Presidenti e il Segretario;
d) nominare il Tesoriere;
e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
f) provvedere agli affari do ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino
all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo approva un regolamento finalizzato al miglio funzionamento
dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è inoltre autorizzato alla nomina dei Consiglieri aggiunti, con funzioni
consultive e di collaborazione, in numero non superiore ai membri del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo può ratificare la formazione di Commissioni di lavoro orientate ad affrontare
ed approfondire specifici temi legati agli scopi dell’Associazione; può inoltre ratificare la
formazione di gruppi orientati ad organizzare attività ed affrontare problemi in sede locale. Le
commissioni e i gruppi locali nominano un coordinatore che sarà responsabile verso gli organi
direttivi dell’Associazione; nel caso in cui egli non sia un Consigliere, potrà ugualmente partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato tecnico-scientifico con funzione consultiva e
costituito da esperti nei vari settori di interesse dell’Associazione; i membri di tale Comitato
possono anche non essere soci dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina i delegati e i rappresentanti dell’Associazione presso altri enti od
organizzazioni.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece
uno dei Vice-Presidenti, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia
richiesta. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi
membri, tra cui il Presidente o un Vice-Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
semplice dei presenti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Articolo 10 - Il Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché
l’Assemblea dei soci.
Al Presidente compete, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione, anche di fronte
a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al più anziano tra
i Vice-Presidenti, anch’esso eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne
assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza
immediatamente successiva.
Articolo 11 - Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di
cui al precedente art. 2.
Articolo 12 - Norma finale
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altre
Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Articolo 13 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del
Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.
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